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Multato il genitore di chi bigia

del 15/03/2012
di: La Redazione
Multato il genitore di chi bigia
Rischia l'ammenda il genitore che non ottempera all'obbligo scolastico del figlio risultato assente ingiustificato per il 70% dell'anno scolastico. La sanzione dunque scatta non solo quando non si manda il figlio a scuola, ma anche se lo si manda per poco tempo. Lo ha sancito la Cassazione che, con sentenza n. 9892 del 14 marzo 2012 ha accolto il ricorso del Procuratore contro il Giudice di pace che condannava una mamma alla pena di 10 euro di ammenda per non avere, in qualità di genitore esercente la patria podestà, eseguito all'obbligo scolastico nei confronti del figlio minore risultato assente, senza un motivo giustificato, per 84 giorni su 113 dell'anno scolastico. E ancora, il Pg ha ritenuto fondata la violazione di legge per essere stata irrogata una pena determinata sulla base di 15 euro di ammenda quando la norma prevedeva una pena non inferiore a 20 né superiore a 10.000 euro. La terza sezione penale, al riguardo, ribadendo che l'ammontare minimo dell'ammenda va individuato in base al principio generale di cui all'art. 26 Cp, ha ricordato che la pena edittale minima su cui applicare l'eventuale riduzione per le attenuanti generiche è di 20euro (e non 15) come fatto dal giudice nella specie. «La palese violazione di legge», si legge in sentenza, «insita in tale decisione implica un annullamento della decisione impugnata limitatamente alla pena. Tuttavia, trattandosi di errore emendabile direttamente dalla Corte di legittimità (art. 619 co. 2 Cpp), la pena può essere rideterminata nel minimo che è pari a 20 euro di ammenda».

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