
I chiarimenti sono contenuti in una circolare (n. 8/2012) del dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno, nella quale si richiama l'attenzione su alcune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all'esatta attribuzione del premio di maggioranza.
In particolare, in base a quanto sancito dal Consiglio di stato, il dicastero guidato da Anna Maria Cancellieri ha evidenziato che il criterio di arrotondamento deve, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'art. 71, comma 3, del dlgs n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata dalla legge.
Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dai giudici di palazzo Spada, è stato precisato che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati: