- 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro;
- a una percentuale del valore della lite, per quelle di valore superiore (per l'esattezza pari al 30% se alla data di presentazione della domanda non vi è ancora una pronuncia di merito, al 10% se vi è una pronuncia favorevole al contribuente, al 50% se vi è una pronuncia favorevole all'ufficio). Dall'importo dovuto si possono scomputare le somme (imposte, interessi, indennità di mora e sanzioni) di spettanza dell'agenzia, già pagate a titolo provvisorio in base alle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Se le somme provvisoriamente versate superano l'importo dovuto, non occorre effettuare alcun versamento e la chiusura della lite si consegue con la sola presentazione della domanda.
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della somma dovuta entro il 30/11/2011 e con la presentazione per via telematica della domanda, redatta sull'apposito stampato predisposto dall'agenzia, entro il 2/4/2012. In merito al requisito della pendenza della lite, con la citata circolare 48/2011 l'Agenzia ha chiarito che si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali alla data dell'1/5/2011 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (è sufficiente la notifica del ricorso all'ufficio, mentre non è necessario che vi sia stata anche la costituzione in giudizio). L'agenzia ha però ritenuto necessaria un'ulteriore condizione, e cioè che prima dell'entrata in vigore del dl 98/2011, e dunque entro il 5 luglio 2011, non fosse intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; pur non essendo questa condizione prevista dalla legge, secondo l'agenzia si desume dal fatto le disposizioni del dl 98/2011, a differenza dell'omologa disciplina di definizione delle controversie pendenti dettata dall'art. 16 della legge 289/2002, non contengono una norma che consenta di superare il giudicato che sia intervenuto entro una certa data.
La riapertura del termine. Il comma 16-bis dell'art. 29 del dl 216/2011 ha differito al 31/3/2012 (data che slitta automaticamente a lunedì 2 aprile 2012 il termine del 30 novembre 2011 per il versamento delle somme dovute ai fini della definizione di cui all'art. 39, comma 12, del dl n. 98/2011, riaprendo così il termine per avvalersi della definizione agevolata e facendolo coincidere con quello stabilito per la presentazione della domanda. Ha inoltre spostato dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011 la data alla quale deve sussistere il requisito della litispendenza, ampliando in tal modo l'ambito delle controversie definibili. A tale riguardo, però, in considerazione della posizione sulla salvaguardia del giudicato espressa dall'agenzia nella citata circolare, è da ritenere che il suddetto requisito debba sussistere non solo al 31 dicembre 2011, ma anche fino alla data antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 14/2012 di conversione del dl n. 216/2011, e che non possa conseguentemente formare oggetto di definizione agevolata, benché pendente al 31 dicembre 2011, la controversia interessata da una pronuncia definitiva intervenuta entro il 27/2/ 2012.
