Il contribuente che acquista un immobile come prima casa da un soggetto imprenditore, chiedendo l'applicazione dell' aliquota IVA agevolata, risponde in via esclusiva della revoca delle agevolazioni; dell'eventuale differenza d'imposta, infatti, diversamente dal registro, risponde solo l'acquirente. La pretesa erariale, quindi, non coinvolge mai il venditore, anche se la revoca dei benefici sia dovuta a requisiti oggettivi dell'appartamento. Sono le conclusioni della Commissione tributaria regionale Lazio che si leggono nella sentenza n°45/01/12. La lite prendeva le mosse dalla notifica di un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni, con cui l'Ufficio finanziario intendeva recuperare la maggiore imposta sulla compravendita di un immobile assoggettata all'Iva con l'aliquota del 4%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 20%. Nel rogito notarile l'acquirente aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa; l'ufficio, nella liquidazione, aveva esteso la pretesa sia all'acquirente che al venditore. La Commissione provinciale di Roma, accogliendo il ricorso ed annullando la liquidazione, aveva già escluso la solidarietà tra acquirente e venditore. Le Entrate opponendo la decisione, ritenevano che il venditore fosse l'obbligato principale ex articolo 17 Dpr n°633/72 con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente; ritenevano poi che, quantomeno per i requisiti oggettivi (quelli riguardanti le caratteristiche dell'immobile), la responsabilità fosse solidale tra l'acquirente ed il venditore. Perentoria l'interpretazione dei giudici regionali capitolini: <
>. Il collegio precisa come, per le compravendite assoggettate ad IVA, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente all'acquirente; i giudici regionali osservano, infatti, che solo per il registro l'articolo 57 del Dpr n°131/86 estende la solidarietà a tutte le parti contraenti.Benito Fuoco e Nicola Fuoco