Il decreto n. 16/2012 ha modificato il termine, prevedendo ora che i dati delle lettere d'intento devono essere comunicati all'agenzia entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate in sospensione d'imposta.
La riformulazione della disposizione nel senso di cui sopra non è di mero ordine temporale, ma incide sul presupposto dell'adempimento, collegato ora non più al semplice ricevimento della lettera d'intento, ma all'effettuazione di operazioni senza l'addebito dell'Iva in dipendenza della lettera stessa, sicché l'obbligo non sorge fintanto che non vengano effettuate tali operazioni. Il venir meno dell'obbligo in assenza di forniture in sospensione dovrebbe riflettersi anche sul passato, nel senso che non dovrebbero essere più sanzionabili quei comportamenti che, pur integrando una violazione della legge precedente, non costituiscono violazione in base alle disposizioni sopravvenute. Ciò in base al principio del favor rei sancito dall'art. 3, comma 2, del dlgs n. 472/97, che trova applicazione non soltanto quando la legge posteriore abolisce la sanzione, ma anche quando rimuove l'obbligo, come si verifica, nel caso di specie, nei riflessi dell'omesso invio dei dati delle lettere d'intento in assenza di forniture in sospensione d'imposta.
Va rilevato un effetto collaterale della riconfigurazione dell'adempimento, ossia la necessità di tenere distinte le lettere d'intento alle quali fanno seguito operazioni in sospensione d'imposta, da comunicare all'agenzia nel termine sopra indicato, da quelle, per così dire, «improduttive», da tenere sospese fino all'effettuazione delle conseguenti forniture; in un'ottica di semplificazione, tuttavia, non dovrebbero esservi problemi ad ammettere che i fornitori comunichino comunque i dati anche prima che si realizzi il presupposto dell'obbligo.
Quanto alla decorrenza, infine, si ricorda che la nuova disposizione è in vigore dal 2 marzo 2012. Occorrerebbe però chiarire se essa ha effetto soltanto per le lettere d'intento ricevute da tale data oppure anche per quelle ricevute precedentemente e non ancora comunicate. Le considerazioni sul principio del favor rei avallerebbero la seconda soluzione, ma in mancanza di chiarimenti ufficiali sarà opportuno adottare la condotta di maggiore prudenza: pertanto, ad esempio, i contribuenti trimestrali che abbiano ricevuto lettere d'intento nel mese di febbraio ed effettuato operazioni in sospensione, faranno bene a inviare i dati entro il 16 marzo.
