Attestazione e parvenza
«Assente per indisposizione», se non addirittura «per malattia»: così recitano, spesso, i laconici certificati rilasciati dal medico di famiglia, grazie alla convenzione col servizio sanitario nazionale, che sono poi inviati al datore di lavoro e all'ente previdenziale. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del sanitario nel giustificare l'assenza del lavoratore dal servizio si completa con la redazione di un modulario ad hoc, e ciò proprio per “responsabilizzare” il professionista: il medico, insomma, deve svolgere la funzione di certificatore delle patologie riscontrate per evitare comportamenti illeciti da parte dei clienti. È escluso, insomma, che per evitare la sanzione disciplinare il professionista possa invocare la natura «anamnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato; in tal modo, infatti, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.
Macchia professionale
È legittimo inquadrare la condotta dell'incolpato nell'articolo 24 del codice deontologico che impone «scrupolo» e «diligenza» nella redazione di certificati medici. Non solo il medico non evita la sanzione, ma «sporca inesorabilmente il suo camice» quando rilascia con troppa disinvoltura certificati che rilevano l'incapacità al lavoro sui moduli previsti: il sanitario, infatti, non ottiene la cancellazione dal controricorso della frase che così descrive la sua condotta, sanzionata dall'Ordine. Al professionista non resta che pagare le spese di giudizio.
