Pec e società. Più in particolare, l'articolo 37 della legge di conversione sostituisce integralmente il testo originariamente previsto nel decreto legge 5/2012, il quale aveva concesso una moratoria fino al 30 giugno di quest'anno per l'indicazione della Pec. Tale termine, presumibilmente, riguardava le imprese che non avevano ancora adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 16 del dl 185/2008, ovvero di depositare la al registro imprese la Pec entro il 29 novembre 2011. Il testo riformulato in sede di Commissione referente, consentirà invece, d'ora innanzi, alle imprese costituite in forma societaria di non incorrere nella sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile qualora all'atto della richiesta di iscrizione al registro camerale non abbiano indicato l'indirizzo di Pec. Ciò in quanto la domanda rimarrà sospesa fino al suo perfezionamento.
Requisiti morali. È stato, invece, solo in parte modificato rispetto al testo originario, l'articolo 41 del decreto legge 5/2012, il quale prevedeva la deroga al possesso di tutti i requisiti morali e professionali, per i soggetti organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni in genere. La levata di scudi l'indomani della pubblicazione in Gazzetta del decreto, aveva visto in prima fila la Fipe, la Federazione degli esercenti aderenti a Confcommercio, la quali lamentava il fatto che anche chi aveva subito una condanna per frode alimentare avrebbe avuto la possibilità di svolgere l'attività. Evidentemente tale appello è stato parzialmente accolto e, quindi, è stato reintrodotto perlomeno l'obbligo di possedere i requisiti morali mentre rimane la deroga per quanto riguarda quelli professionali.
La Scia senza asseverazioni. L'articolato approvato dall'Aula di Montecitorio rimane il medesimo di quello contenuto nel dl 5/2012, licenziato dal governo lo scorso 9 febbraio. Tale articolo prevede che le asseverazioni del tecnico devono corredare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) soltanto nel caso in cui la legge lo preveda espressamente. Sta di fatto che nessuna disciplina di settore (in quanto tutte antecedenti all'introduzione della Scia) con esclusione della normativa relativa allo sportello edilizio fa alcun riferimento all'asseverazione. Ciò porterebbe a non consentire la materiale applicazione dell'istituto della Scia, in quanto il privato non può autocertificare il rispetto delle norme tecniche, quali ad esempio quelle relative alla destinazione d'uso e la conformità urbanistica, ma soltanto i requisiti personali ovvero gli stati, fatti e qualità previsti rispettivamente dagli articoli 46 e 47 del T.u. dpr 445/2000.
