
Considerato che per i fabbricati rurali è stata concessa una nuova proroga, in sede di conversione del dl milleproroghe, va chiarito il trattamento fiscale di questi immobili fino al 2011 (Ici) e dal 2012 (Imu). Peraltro è stata concessa la proroga, senza accorgersi che l'articolo 13 del dl Monti ha abrogato le disposizioni del dl Sviluppo (articolo 7, commi 2-bis, ter e quater) che contenevano la disciplina per la presentazione delle autocertificazioni al fine di richiedere le variazioni catastali e ottenere la classificazione nelle categorie A/6 e D/10. Dunque, fino al 30 giugno possono essere presentate le domande da parte degli interessati, osservando le regole e gli adempimenti fissate da norme abrogate.
La richiesta di variazione va però presentata solo dai titolari di fabbricati strumentali. Per gli immobili adibiti ad abitazione non è più richiesta la modifica della categoria catastale. I titolari di questi immobili sono tenuti al pagamento dell'Imu con applicazione dell'aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati ad abitazione principale. Fino al 2011, però, hanno diritto all'esenzione Ici a prescindere dalla categoria catastale, purché possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Pertanto, a partire dal 2012 sono interessati alle variazioni i titolari di immobili strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. Per questi fabbricati la legge richiede l'inquadramento catastale nella categoria D/10 per ottenere le agevolazioni fiscali. Da quest'anno, con l'introduzione dell'Imu, non è più prevista l'esenzione per i fabbricati strumentali, ma un trattamento agevolato con applicazione dell'aliquota del 2 per mille che i comuni potranno ridurre all'1 per mille.
L'articolo 13 della manovra Monti (Dl 201/2011), inoltre, dispone che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale è dovuta a titolo di acconto e salvo conguaglio in base alla rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta deve essere poi determinato dai comuni in seguito all'attribuzione della rendita definitiva. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato, viene attivato l'accatastamento d'ufficio da parte dell'agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 336 della legge 311/2004. E l'inadempiente sarà soggetto al pagamento delle spese e delle sanzioni amministrative. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze dovranno essere stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
Sergio Trovato