La sezione tributaria ha quindi respinto il ricorso di una ex moglie che contestava un avviso di accertamento Irpef notificatole dal fisco in relazione ad anni di imposta precedenti la separazione e nei quali aveva presentato dichiarazione dei redditi congiunta. Ma l'amministrazione, si era difesa la donna, aveva accertato la maggiore imposta con metodo induttivo in relazione all'attività professionale del marito alla quale la donna era sempre rimasta estranea. Non voleva quindi rispondere, si legge nel ricorso alla Suprema corte, per una responsabilità oggettiva, oltre i limiti della dichiarazione dei redditi.
Sul punto in sentenza si legge che «qualora i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentino, a norma della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi, i relativi accertamenti in rettifica, aventi ad oggetto, perciò, i redditi di ciascuno di essi, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, cui è notificata la cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli; «per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito», all'esito del detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido».
