Prolungamento congedo parentale. La circolare fornisce chiarimenti sui permessi per assistenza di persone disabili in situazione di gravità. Diverse le novità della riforma, tra cui la ridefinizione delle modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale in caso di figlio disabile grave. In base alla vecchia disciplina (fino al 10 agosto 2011), il prolungamento era concesso fino a tre anni con diritto, per tutto questo periodo, all'indennità pari al 30% della retribuzione. In base alla nuova disciplina, la possibilità è offerta alternativamente a ciascun genitore per un periodo massimo di tre anni incluso il periodo ordinario, da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del figlio disabile. L'Inps precisa che, in alternativa al prolungamento, i genitori continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In conclusione:
Assistenza in altro comune. La riforma, tra l'altro, ha introdotto l'obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un disabile residente in comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Secondo l'Inps, pertanto, il dipendente deve provare di essersi effettivamente recato nei giorni di fruizione dei permessi presso la residenza del familiare da assistere, mediante esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Conseguentemente, spiega l'Inps a titolo esemplificativo, andrà preferito l'uso di mezzi di trasporto pubblici in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. In via del tutto residuale e nell'ipotesi dell'impossibilità o della non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, aggiunge l'Inps, chi utilizza il mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco. Tale documentazione va esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi, e il quale pertanto non potrà giustificare l'assenza a titolo di permesso ex lege 104/92 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrla in maniera idonea.
