Dunque, per i giudici d'appello, è ininfluente che l'amministrazione comunale non abbia dato comunicazione al proprietario del terreno dell'attribuzione della natura di area fabbricabile, non essendo specificamente prevista una sanzione ad hoc. È escluso che la mancata comunicazione del cambiamento urbanistico possa avere un'incidenza sugli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta, che sono autonomamente disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legislativo 504/1992.
In effetti, l'articolo 31, comma 20 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha posto a carico dei comuni l'onere di informare il contribuente, qualora vengano apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. Quando gli enti attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza. Il mancato rispetto di questo adempimento da parte del comune, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull'area, ex lege, è comunque dovuto. Nei casi in cui l'amministrazione comunale non abbia provveduto a comunicare, formalmente, il cambio di destinazione del terreno, e il contribuente viola l'obbligo di dichiarazione e di versamento, si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, in base a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997. Occorre infine precisare che l'articolo 31 non ha alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, l'obbligo di comunicazione riguarda solo i cambi di destinazione dei terreni attuati a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Un fondo utilizzato a scopo agricolo può acquisire la natura edificabile anche nel caso in cui non vengano adottati dei piani particolareggiati. È ormai pacifico che l'Ici sia dovuta se l'area è inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L'articolo 36, comma 2 della legge 248/2006 dispone che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'emanazione di strumenti attuativi.
