Operazioni di sospensione dei finanziamenti. L'operazione di sospensione per 12 mesi è preclusa agli stessi finanziamenti che hanno già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle Pmi del 3 agosto 2009. L'operazione prevedeva di poter sospendere dal pagamento la quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. Stessa sorte per le operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento delle quote capitale dei canoni di operazioni di leasing. Infatti, l'operazione è preclusa anche in questo caso ai finanziamenti che hanno fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune del 2009.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti. Le operazioni di allungamento del debito sono precluse agli stessi finanziamenti che hanno usufruito dell'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Le nuove misure per il credito prevedono operazioni di allungamento della durata dei mutui che possono essere spostati per un periodo fino al 100% della durata residua con un allungamento variabile da 2 a 3 anni. Prevedono anche un allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili. Permettono operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del Tub, perfezionato con o senza cambiali.
Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. L'intervento è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Le banche aderenti all'accordo si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali, comprese le forma cooperative, un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Da evidenziare che questi possono essere erogati solo se gli aumenti sono rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge. In altri termini, se aumentano effettivamente il patrimonio netto e non sono effettuati a copertura di perdite.
Aperte a tutti le iniziative future. L'accordo impegna i firmatari a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini, favorire progetti di investimento o il consolidamento delle passività finanziarie o per agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione. In questo ultimo caso dovranno essere adottati dei provvedimenti che permettano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili. In alternativa potranno essere individuate altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario. Sono previste novità anche dal punto di vista delle garanzie con la manifestata intenzione di valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle pmi.
