Nel caso sottoposto all'esame della Corte la Ctr ha fatto malgoverno di questi principi in quanto ha riconosciuto esistente l'obbligo di rimborso a carico dell'amministrazione finanziaria «anche in presenza di mancata presentazione della dichiarazione e tardività del ravvedimento operoso».
Il caso riguarda una contribuente di Siracusa alla quale era stata notificata una cartella di pagamento per la maggior Irpef e Irap. La donna non aveva presentato la dichiarazione e aveva aderito al ravvedimento operoso solo quattro anni dopo, nel '98. Poi aveva presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate siciliano una richiesta di rimborso. Ma l'amministrazione non aveva risposto. Così la contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto.
La Ctp ha accolto il ricorso. In secondo grado la decisione è stata confermata.
Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria ha presentato ricorso alla Suprema corte. In particolare, ad avviso della difesa del fisco «le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante, per un verso, il disposto dell'art.13 del dlgs n.471/1997, e altresì, la mancata indicazione dei concreti elementi e l'assenza di collegamento tra quelli ritenuti rilevanti e utilizzati nell'iter decisionale». La tesi è stata accolta da Piazza Cavour che, aderendo alle conclusioni della Procura generale del Palazzaccio, ha bocciato la sentenza di secondo grado e rispedito gli atti in Sicilia chiedendo una revisione del responso in accordo al principio sancito.
