La difesa non ha condiviso la decisione di secondo grado secondo cui la contabilità parallela rinvenuta nei pen-drive fosse afferente ai ricavi della sola attività non contabilizzata e non invece ai ricavi dell'intera attività aziendale per gli anni ivi considerati, cosi come era stato subordinatamente evidenziato da essa parte ricorrente, senza peraltro tenere conto che nel Pvc della Guardia di finanza si faceva riferimento all' effettiva attività estrattiva e commerciale di materiale litoide esercitata dall'azienda. Questa obiezione è stata condivisa dagli Ermellini che, accogliendo l'ultimo motivo di ricorso, hanno anche spiegato che è insufficiente e inadeguata (anche rispetto agli elementi di fatto risultanti dai passi dei Pvc, ma ancor più alla luce di quanto si legge nel precedente passo della decisione di secondo circa il riscontro tra i dati della contabilità parallela e quelli della contabilità ufficiale, in entrambi i quali si evidenzia una sensibile riduzione dell'estrazione e dei ricavi nell'anno 2003, analogia che potrebbe far supporre che via sia parziale coincidenza tra le due diverse contabilità) «la motivazione resa dalla Ctr a proposito di detto punto della decisione, esclusivamente fondata sull'attribuzione di un onere della prova che non è chiaro per quale ragione sia stato fatto gravare sul contribuente oltre che su un argomento logico (l'irragionevolezza di una duplicazione dei dati contabili ufficiali) che non appare avere una sua intrinseca coerenza, e per quanto non avrebbe dovuto apparire peculiarmente gravosa un'indagine disposta d'ufficio volta al raffronto delle due contabilità onde precisare l'effettivo ambito contenutistico di quella parallela». Anche la Procura generale della Suprema corte ha chiesto di accogliere il ricorso del contribuente.