Va detto che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma l'installazione degli stessi in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione difetti combustibili; rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso I'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti);
- modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato monocompartimento). Rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 V. La guida esamina dettagliatamente:
- i requisiti tecnici (ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte;
- verifiche (periodicamente e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche);
- segnaletica di sicurezza (l'area in cui è ubicato il generatore e i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al dlgs 81/2008);
- salvaguardia degli operatori Vigili del fuoco (è stata presa in considerazione l'installazione di dispositivi di sezionamento per gruppi di moduli, azionabili a distanza, ma ad oggi non se ne richiede l'obbligatorietà in quanto non è nota l'affidabilità nel tempo, né è stata emanata una normativa specifica che ne disciplini la realizzazione, l'utilizzo e la certificazione);
- impianti esistenti (gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della guida 2012 e a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del dpr 151/2011).
