Stop all'iscrizione della società a responsabilità limitata semplificata (a un euro) nel Registro delle imprese. Con quattro note informative le Camere di commercio di Milano, Torino, Roma e Venezia dichiarano di non accettare le domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata fino all'emanazione del decreto attuativo che stabilirà le regole da seguire per la redazione dello statuto standard. L'art. 3 del decreto legge n. 1 del 24/1/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/1/2012 e in vigore dalla stessa data) ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la «Società semplificata a responsabilità limitata» (nuovo art. 2463-bis c.c.). Il comma 2 del citato art. 3, prevede inoltre che: «Con decreto ministeriale emanato dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2012), viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci». Sulla base di tali indicazioni normative le Camere di commercio di Milano, Torino, Roma e Venezia fanno presente che, fino all'emanazione del predetto decreto interministeriale, i Registri delle imprese non potranno accettare le domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata. Le domande presentate prima dell'emanazione del predetto decreto, saranno rifiutate con provvedimento dei rispettivi Conservatori dei Registri delle imprese. I punti salienti della nuova srl semplificata sono i seguenti: accesso a coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni di età alla data di costituzione; possibilità di costituire tali società solo per le persone fisiche. La forma dell'atto non sarà quella pubblica ma basterà una scrittura privata; scrittura privata da utilizzare anche per il trasferimento delle quote sociali, le delibere assembleari e le modifiche dell'atto costitutivo. Il capitale sociale minimo previsto è di un euro, contro i 10 mila previsti per la srl ordinaria. Ammontare del capitale sociale e denominazione sociale andranno indicate negli atti e nella corrispondenza. Atto costitutivo da depositare per l'iscrizione a cura degli amministratori entro 15 giorni presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.