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Il canone Rai non si paga sul pc

di Matteo Rigamonti del 22/02/2012

Doppio dietrofront in Rai sul versamento del canone speciale. Nessun balzello è dovuto per il semplice possesso di computer, tablet e telefonini di ultima generazione. Né da parte delle famiglie. Né da parte di imprese e società. Con due note pubblicate nell'arco di ventiquattr'ore, la Rai ha ufficialmente smentito le voci che in questi giorni si stavano diffondendo, a seguito delle lamentele sollevate da professionisti e imprese (si veda ItaliaOggi di ieri), sul pagamento dell'abbonamento speciale per il possesso di pc, tablet e smartphone.

Canone speciale solo se il pc è utilizzato come tv. Imprese e professionisti dovranno pagare l'abbonamento speciale, oltre che nel caso in cui possiedano dei televisori, solo se i computer che possiedono sono utilizzati come televisori. Fermo restando che il canone non va corrisposto «nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori». Così la seconda delle due note di Viale Mazzini, quella datata 21 febbraio (si veda il documento in pagina). Mentre già nella prima, quella pubblicata nel tardo pomeriggio del 20 febbraio, la Rai precisava che, per le famiglie, il canone ordinario è da pagare solo per il possesso della tv. Non su tablet, telefonini e pc. Un concetto ribadito con chiarezza anche nella nota di ieri.

Dietrofront in Rai. La polemica è stata sollevata nei giorni scorsi da imprese e professionisti, con il settore medico e veterinario in testa, a seguito della ricezione di lettere firmate dalla Direzione abbonamenti Rai che chiedevano il pagamento dell'abbonamento speciale a «chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo filmati di aggiornamento ecc.».

Ma la televisione pubblica, in seguito a un confronto avuto nella mattinata di ieri con il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, ha poi cambiato idea: secondo quanto si legge nella seconda delle due note, infatti la Rai non avrebbe «mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso» di pc, tablet e smartphone. Anche se, stando a quanto riportato dalle lettere recapitate dalla Direzione abbonamenti, così non sembra. Resta il fatto che il chiarimento della Rai ora non lascia spazio a interpretazioni equivoche: non c'è nessun canone speciale sul mero possesso di computer, smartphone e tablet per imprese società e professionisti. A meno che questi dispositivi non siano utilizzati come televisori.

La normativa vigente. Rimane, tuttavia, qualche punto su cui occorre fare chiarezza. La normativa che regola il pagamento del canone alla televisione pubblica è stabilita dal Regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246 e dalla legge n. 488/1999. Recentemente poi la manovra Monti (dl n. 201/2011) è intervenuta in materia. All'articolo 1 del Regio decreto si legge che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento» alla tv pubblica. L'articolo 16 della legge n. 488/1999, invece, introduce la classi che stabiliscono gli importi dovuti per il versamento del canone speciale da parte di imprese e società. Qualche esempio: nella classe A (che deve corrispondere un importo pari a 6 mila euro) sono compresi gli alberghi a 5 stelle con più di 100 stanze; nella classe B (2800 euro) ci sono gli alberghi a 5 stelle con un numero di stanze compreso tra 25 e 100 e i villaggi turistici; nella classe C (1900 euro) rientrano alberghi a 3 e 4 stelle con più di 10 televisori, esercizi pubblici di 1ª e 2ª categoria e sportelli bancari; nella classe D (400 euro) rientrano gli esercizi pubblici di 3ª e 4ª categoria, gli ospedali, le cliniche e case di cura e gli uffici. Nella classe E (200 euro) infine si trovano gli studi professionali. Si noti che in nessuna delle norme finora citate si parla di computer. Tantomeno di telefonini e tablet.

La manovra Monti. È a questo punto che si inserisce l'articolo 17 della manovra Monti, l'articolo che ha dato il via alla campagna abbonamenti rai sulle imprese e alle predette lettere della Direzione. L'art. 17 del dl 201/2011, che prevede che «le imprese e le società nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi». Si noti che nel testo non si fa riferimento agli studi professionali.

Effettivamente se si consulta il modello Unico 2012 per le Società di capitali si può constatare che ai righi RS111 e RS112 lo spazio per inserire i dati relativi al canone è presente (intestatario dell'abbonamento, numero e categoria di abbonamento ecc.).

E chi ha già pagato? «Coloro che hanno già pagato il canone/imposta per il solo possesso di pc (sia azienda che privati) potranno fare richiesta di rimborso, oltre ad un congruo risarcimento del danno per le spese di recupero di quanto pagato e non dovuto», fanno sapere dall'Aduc. Sul sito è presente il modulo. «Il dettato normativo di riferimento, che è il decreto regio del 1938, non è cambiato e a questo non si è aggiunta alcuna nuova interpretazione che non sia quella esercitata unilateralmente dalla Rai» è invece il commento dell'Associazione nazionale dei commercialisti.

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