
Si prevede infatti che all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sia inserita, dopo il comma 1, lettera g), una ulteriore lettera «g-bis» in cui si precisa il concetto di «grave violazione definitivamente accertata». La proposta contenuta nella bozza del decreto legge stabilisce che costituiscono violazioni gravi definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse che possano essere definiti «certi, scaduti ed esigibili». Solo a tali condizioni che devono, almeno stando al tenore della proposta normativa, essere presenti contemporaneamente, scatta la causa di esclusione. La nuova norma stabilisce che siano fatti salvi i comportamenti già adottati dagli uffici in coerenza con la previsione contenuta alla precedente lettera g-bis).
La norma del provvedimento messo a punto dagli uffici del Mineconomia, guidato da Mario Monti, pur nel suo intento di rendere più chiara la fattispecie di cui alla lettera g) dell'articolo 38, sembra, almeno in questa formulazione, poco chiara. Infatti, per quel che riguarda la «gravità» della violazione, il comma 4 dello stesso articolo 38 già offre elementi chiari e certi. In base alla norma vigente al comma 4, infatti, si intendevano per violazioni gravi quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore previsto dall'articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602.
Si tratta del valore di 10.000 euro anche se il citato comma 2- bis prevede che con decreto di natura non regolamentare il ministro dell'economia possa elevarlo fino al doppio, o diminuirlo.
In questo caso, invece, la nuova norma sembra incidere più sulla natura dei debiti per imposte e tasse che, appunto, devono essere «certi, scaduti ed esigibili», ma non sul concetto di gravità della violazione per il quale opera sempre il comma 4 dell'articolo 38 del codice.
Il dubbio derivante da una potenziale sovrapposizione delle due norme, con il superamento del quarto comma dell'articolo 38 potrebbe rimanere. Bizzarro è poi il riferimento agli «uffici», nozione più da circolare ministeriale che non da codice dei contratti pubblici dove si richiamano sempre le stazioni appaltanti e a queste ultime ci si rivolge.