Il Ministero del lavoro ha emanato un primo decreto interministeriale 11 novembre 2005, in vigore per il triennio 2004-2006, aveva individuato «in tutte le Regioni e Province autonome» i territori in cui era possibile stipulare i contratti d'inserimento con i soggetti di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del dlgs n. 246/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un'ipotesi di «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce. Mentre l'art. 2 del citato decreto interministeriale aveva individuato «nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna» le aree territoriali di cui all'art. 2, lettere f) del regolamento (Ce) n. 2204/2002 (il c.d. «livello NUTS II») nelle quali dovevano risiedere le donne con cui era possibile stipulare contratti d'inserimento e fruire del maggiore sgravio contributivo, superiore al 25%. L'accesso al beneficio in misura superiore al 25% è subordinato al rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, come illustrate nelle disposizioni comunitarie vigenti. È stato poi emanato un nuovo decreto 31 luglio 2007, per l'anno 2007, che ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a «tutte le Regioni e Province autonome»; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo rispetto alla precedente elencazione la sola regione Lazio. Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008 è stato infine pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 2008, valido per il solo anno 2008. Dopo questo decreto la norma non è stata più attuata per anni. Solo recentemente, l'articolo 22, comma 3 della legge 183/2011 (legge di stabilità), ha modificato l'articolo 54 sopra citato per adeguarlo alle disposizioni comunitarie. La stessa norma ha previsto che «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Dopo l'ennesimo intervento normativo, il Ministero del lavoro non ha diffuso il decreto ministeriale entro il 30 gennaio 2012. Dunque, gli strumenti normativi per incentivare il lavoro femminile esistono già. Sono solo in attesa di essere attuati.
