L'uomo si era sempre difeso sostenendo che il suo era un semplice consiglio. Ma né il punto sulla contestata ricostruzione dei fatti né quello riguardante il consenso dell'assistito. In proposito la sesta sezione penale ha precisato che «deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici». Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, è del tutto condivisibile la sentenza di merito là dove riconosce che il comportamento dell'imputato si è tradotto «nell'istigazione a presentare una dichiarazione Iva non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all'art. 2 dlgs n. 74 del 2000». Non basta. Né vale ad escludere la colpevolezza dell'avvocato «il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo». Infatti, «il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo a escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale».
