
La parte di Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge verrà dedotta ai sensi dell'art. 2 del dl 201/2011; mentre l'ulteriore quota pari al 10% dell'Irap residua corrisposta nel periodo d'imposta verrà dedotta ai sensi dell'art. 6 del dl 185/2008. Le nuove regole si applicheranno dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e, quindi, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. I soggetti beneficiari continueranno a essere:
- le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria e assicurativa;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati);
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
Altra importante novità è contenuta sempre all'art. 2 del decreto legge Salva-Italia: sostanzialmente le imprese vedranno aumentare le deduzioni Irap in caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato di donne e giovani sotto ai 35 anni di età. Il taglio del cuneo fiscale aumenterà ulteriormente a euro 15.200 per donne e giovani che lavorano in imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Entrambe le disposizioni trovano applicazione dal periodo d'imposta 2012.