Oltre a ritoccare il valore dell'importo di lite che consente di evitare l'operato dell'avvocato, la legge varata dal senato in terza lettura interviene sul codice di procedura civile stabilendo che nelle cause davanti al giudice di pace le spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. Una disposizione riguarda i magistrati onorari. E stabilisce che i giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1º gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Sempre in termini di proroghe, il provvedimento in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale stabilisce che nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati. Una disposizione che si incrocia con le norme in materia di collegi contenute nel dl semplifica Italia (5/2012).
