
In particolare è stato rappresentato alla Covip il caso del coniuge di un lavoratore iscritto a un fondo pensione, titolare unico di un immobile per acquisto fatto in regime di separazione dei beni, che intende conferire lo stesso immobile in un fondo patrimoniale riservandosene la proprietà. Si chiede quindi alla Covip se, a fronte di tale operazione, il lavoratore possa aver diritto all'anticipazione per «acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli».
Dopo averne richiamato la disciplina, la Covip osserva che il fondo patrimoniale non assicura, in via di principio, la contitolarità in capo a entrambi i coniugi dell'immobile conferito. Perciò, se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale contiene una riserva di titolarità del bene in capo al coniuge che effettua il conferimento, non interviene alcun acquisto del diritto di proprietà in capo all'altro coniuge. Quest'ultimo, di conseguenza, non può chiedere l'anticipazione per acquisto prima casa perché la nozione di «acquisto prima casa di abitazione» è da intendersi riferita al solo acquisto del diritto di proprietà e non anche all'eventuale acquisto di diritti reali su beni altrui (orientamenti del 10 febbraio 2011).
Peraltro, aggiunge la Covip, il diritto all'anticipazione per acquisto prima casa non sorge neppure nel caso in cui il coniuge titolare del bene conferito nel fondo patrimoniale non riservi a sé il diritto di proprietà sullo stesso, perché l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, ancorché traslativo del 50% del diritto di proprietà, avrebbe comunque carattere gratuito e non potrebbe assumere rilievo ai fini del riconoscimento del diritto all'anticipazione. Infatti, l'anticipazione è esclusa per acquisti di proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisiti a titolo gratuito, perché l'anticipazione risponde all'esigenza di contemperare l'interesse dell'iscritto ad acquistare la prima casa con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva. In altre parole, l'anticipazione trova la sua ratio nell'esigenza di concorrere al pagamento del corrispettivo del bene acquistato.
Infine, la Covip osserva che la costituzione del fondo patrimoniale non fa neanche sorgere un diritto di proprietà sull'immobile conferito ai figli, essendo del tutto eventuale il riconoscimento da parte del giudice della proprietà sul bene ai figli in caso di estinzione del fondo patrimoniale. Pertanto, non è possibile ottenere l'anticipazione neppure per acquisto della proprietà da parte dei figli.