
Nell'ambito del regime del risparmio amministrato l'opzione è rilasciata per iscritto entro il 31 marzo agli intermediari finanziari, che versano la relativa imposta del 12,5%, se dovuta, entro il 16 maggio, ricevendone provvista dai contribuenti. L'opzione è esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario ed attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio dell'opzione, sempreché riferibili ad attività finanziarie possedute al 31 dicembre 2011. Sulla base dell'orientamento della maggior parte degli operatori, è possibile affrancare una quantità di titoli pari o inferiore a quella detenuta al 31 dicembre 2011 indipendentemente dalla movimentazione intercorsa tra tale data e la data di esercizio dell'opzione.
L'affrancamento non riguarda i titoli pubblici, per i quali non è cambiato il carico fiscale. In presenza di un portafoglio composto, per esempio, da obbligazioni, azioni e Oicr/Oicvm, si procede come segue:
- si calcolano i proventi rivenienti dalla simulazione di riscatto delle quote di Oicr/Oicvm. Per gli organismi con risultato positivo, sarà applicata la ritenuta del 12,5% dai sostituti d'imposta a ciò deputati, senza compensazione alcuna (in quanto redditi di capitale); per quelli in negativo, la minusvalenza sarà sommata alle eventuali minusvalenze derivanti dall'affrancamento delle altre attività finanziarie;
- si calcolano le plusvalenze latenti;
- si compensano tali plusvalenze con le eventuali minusvalenze pregresse già realizzate;
- se residua una plusvalenza, si procede alla compensazione con le minusvalenze emergenti dall'affrancamento (comprese quelle eventualmente derivanti dagli Oicr/Oicvm);
- se residua ancora una plusvalenza, essa sarà imponibile al 12,5%;
- se, invece, residua una minusvalenza, essa potrà essere utilizzata nella misura del 62,5%, non oltre il 31 dicembre 2015.
La valutazione di convenienza dell'affrancamento dipende da svariati fattori, molti dei quali non prevedibili. In caso di plusvalenza, oltre alla necessità di finanziare il pagamento dell'imposta occorre considerare che si tratta di plusvalenza latente e quindi meramente potenziale. In caso di perdita, l'eventuale effetto di refresh delle vecchie perdite va contrapposto alla riduzione del monte minusvalenze al 62,5%.
Paolo di Felice
amministratore delegato Credit Suisse