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Lavoro nero, nuovo registro

del 15/02/2012
di: di Daniele Cirioli
Lavoro nero, nuovo registro
Apprendistato legittimo se manca il contratto scritto, purché sia presente la comunicazione al centro per l'impiego (Co). Quando invece manca sia il contratto scritto che la Co, allora si è in presenza di «lavoro nero» con conseguente impossibilità di una regolarizzazione del rapporto come «contratto di apprendistato». Lo precisa l'Inail nella nota protocollo n. 434/2012.

Sanzioni a due vie. Il nuovo regime sanzionatorio del T.u., spiega l'Inail, diversifica due ipotesi: a) inadempimento formativo (inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative); b) inosservanza dei principi (per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).

Inadempimento formativo. In merito a questo tipo di violazioni, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile il T.u. attribuisce al solo personale ispettivo del ministero del lavoro la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione (articolo 14 del dlgs n. 124/2004), dando un congruo termine al datore di lavoro per adempire. Per tali fattispecie, pertanto, gli ispettori Inail, qualora riscontrino nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento relativo all'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, dovranno limitarsi a farne segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente (ex dpl e oggi direzione territoriale del lavoro).

Inosservanza dei principi. In merito all'inosservanza dei principi, il T.u. ha previsto nuove sanzioni e ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni, comunque diffidabili a tutti gli organi di vigilanza, inclusi dunque gli ispettori Inail. Per la contestazione di tali violazioni, il personale dovrà procedere, innanzitutto, alla verifica dell'attuazione di tali principi e, in secondo luogo, di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Dal punto di vista operativo, inoltre: la possibilità di procedere con la diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente la regolarizzazione non solo nei casi in cui il contratto di apprendistato differisce nel contenuto da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente; l'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può ritenersi adempiuto con la sola consegna della copia di comunicazione di assunzione al centro per l'impiego (Co), ma è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro; la sanzione amministrativa va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato risulti successiva all'instaurazione del rapporto, ovvero difforme oppure incompleta relativamente ai contenuti previsti e resi obbligatori dal Ccnl applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica.

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