
L'emendamento non ha un'efficacia retroattiva. Ma consente all'Agenzia di ripristinare agevolmente gli incarichi dirigenziali già da anni attribuiti ai propri funzionari, chiudendo di fatto le questioni ancora pendenti davanti al Consiglio di stato. Infatti, di fronte ad una disposizione che permette espressamente all'Agenzia di incaricare i funzionari come dirigenti, l'eventuale conferma da parte di Palazzo Spada dell'illegittimità dei precedenti incarichi perde qualsiasi rilevanza.
L'emendamento, comunque, appare estremamente dubbio sul piano della legittimità costituzionale. Formalmente, è ineccepibile, in quanto consente all'Agenzia di assegnare gli incarichi dirigenziali a termine nelle more dell'espletamento di concorsi finalizzati a coprire i posti vacanti della dotazione organica dei dirigenti. Tuttavia, non è indicato da nessuna parte un termine entro il quale l'Agenzia debba effettuare tali concorsi: nulla esclude che gli incarichi dirigenziali ai funzionari possano durare per anni e anni, come già avvenuto in precedenza.
Inoltre, l'emendamento si pone in chiaro contrasto con la norma alla quale è ispirato, cioè l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale consente alle amministrazioni pubbliche di assumere dirigenti a tempo determinato, anche reclutandoli tra i funzionari interni, ma solo a condizione che le persone incaricate dispongano di requisiti di particolarissima e spiccata professionalità elencati dalla norma, e che la percentuale di tali incarichi sia contenuta entro l'8% della dirigenza di seconda fascia. Invece, l'emendamento permette di assumere dirigenti a tempo determinato per oltre il 70% per cento circa dei dirigenti e, soprattutto, slega totalmente l'assegnazione dell'incarico da requisiti di professionalità: unico presupposto per beneficiare i funzionari della posizione di dirigente, infatti, è appunto l'essere funzionari dell'Agenzia.
Nella sostanza, si pone in essere un concorso interno per accedere a posti di dirigente a tempo determinato, una mini-sanatoria di quanto fatto in passato. A conferma di un'abitudine piuttosto radicata nell'amministrazione finanziaria, protagonista della celeberrima sentenza 1/1999, con la quale la Corte costituzionale acclarò l'illegittimità costituzionale dei concorsi interni, avviando un processo lento, che nel 2009 si è concluso con l'eliminazione anche delle progressioni verticali da parte della riforma-Brunetta.