Preliminarmente, corre l'obbligo di evidenziare la situazione particolare che si è venuta a creare nei confronti delle cooperative agricole; infatti, allo stato attuale e nel rispetto del tenore letterale delle disposizioni, si può sostenere che le cooperative agricole, di cui al comma 1, dell'art. 10, dpr n. 601/1973, per effetto della natura di variazione fiscale in aumento della quota (10%) della riserva (30% degli utili), non subiscono alcun incremento della base imponibile (3%), per effetto della neutralizzazione delle variazioni fiscali, disposta specificatamente per questi enti mutualistici.
L'agevolazione, inserita nel comma 1, del citato art. 10, dpr n. 601/1973 porta alla conseguenza che, alla formazione del reddito imponibile di questa tipologia di cooperativa, concorre esclusivamente la quota del 20% dell'utile, restando esente la quota pari al residuo 80% dell'utile netto, a prescindere dalla destinazione data, e le variazioni fiscali «nette» operate in sede di redazione del modello Unico; tale tesi pare suffragata anche dalla relazione tecnica al decreto, nella parte in cui si evidenzia che «il primo comma modifica le disposizioni recate dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di ridurre del 10% l'esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, con eccezione delle cooperative agricole, della quota di utili netti annuali destinati a riserve indivisibili».
Da ciò emerge una discriminazione tra le cooperative agricole, di cui al comma 2, art. 1, dlgs n. 228/2011 per le quali la tassazione viene effettuata complessivamente sul 23% dell'utile (20% di quota di utili e 10% del 30% della quota di riserva) e le cooperative agricole, di cui al comma 1, dell'art. 10, dpr n. 601/1973 dove la tassazione si ritiene limitata alla quota del 20% degli utili, per effetto dell'azzeramento di tutte le variazioni fiscali (in aumento e in diminuzione).
Ulteriore problema, scatenato dalla nuova disposizione in commento, in aggiunta a quello appena indicato e a quello relativo alla massima tassazione delle banche di credito cooperativo (Italia Oggi, 26/09/2011), è quello relativo alle cooperative sociali.
Per questa tipologia, anche di produzione e lavoro, in presenza di una disposizione che rende esente qualsiasi reddito prodotto (art. 11, dpr n. 601/1973) non dovrebbe risultare applicabile la nuova norma inerente alla tassazione della quota di utili destinati alla riserva obbligatoria, ma sussiste un indirizzo di prassi (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90/E/2001) con la quale si precisa che l'art. 12, della legge n. 904/1977 opera a «monte» di qualsiasi esenzione. La conseguenza è che la quota di riserva obbligatoria (10% del 30%) sarà sempre tassabile sia in capo alle cooperative sociali, non di produzione e lavoro, che in capo a quelle sociali di produzione e lavoro, anche in presenza di un'esenzione «totale», come disposta dal comma 1, primo periodo, dell'art. 11, dpr n. 601/1973, per le cooperative sociali di produzione lavoro con costo del lavoro non inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie.
