
raffronto tra legge e decreto legge Il 22 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 viene pubblicato il decreto legge 212, recante «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile». Pendente il procedimento di conversione del decreto 212 è stata approvata in via definitiva la legge 27 gennaio 2012 n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento». Nei lavori parlamentari di approvazione della legge 3/2012 si legge che il legislatore ha ritenuto di approvare la legge e che eventuali modifiche alla stessa sarebbero state apportate in sede di conversione del decreto 212. Insomma il legislatore è consapevole della sovrapposizione dei due testi: uno vigente, quello del decreto-legge, in fase di conversione e l'altro già approvato definitivamente, ma operativo solo dalla fine del mese di febbraio 2012.I due testi si differenziano nella parte il decreto-legge disciplina in maniera speciale il fallimento civile del consumatore. In particolare all'articolo 1 del decreto viene definito il sovraindebitamento del consumatore e cioè il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore. Questa definizione non c'è nella legge 3/2011, ma questo significa che il sovraindebitamento del consumatore va ricondotto alla nozione generale di sovraindebitamento: situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. In altre parole non si può escludere che anche un consumatore possa avvalersi delle disposizioni della legge 3/2012.Peraltro sia il decreto 212/2011 sia la legge 3/2012 individuano il medesimo presupposto soggettivo di ammissibilità e cioè il fatto che il debitore non sia assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali. Si noti che in entrambi i casi si parla genericamente di «debitore» e quindi non necessariamente di imprenditore. Tra l'altro anche il consumatore non è assoggettabile a procedure concorsuali (fallimento e concordato). Il decreto-legge all'articolo 3 prevede una particolarità della proposta di accordo per la gestione della crisi del consumatore: nella proposta di accordo possono essere indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Una norma specifica di questo tipo manca nella legge 3/2012.
Gli sviluppi futuri. Durante l'iter di approvazione del decreto-legge e prima della decisione di stralciare le norme sul sovraindebitamento, lasciando il campo libero alla legge 3/2012 (almeno per ora) il testo è stato emendato e proprio queste modifiche ci indicano le possibili novità future. Innanzi tutto si propone una disciplina ad hoc per il consumatore. Inoltre sia per il consumatore sia per le altre categorie di debitori si introducono due possibilità: la proposta di accordo formulata con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi oppure la procedura di liquidazione. Quest'ultima procedura vede protagonista il liquidatore, che nominato dal giudice si occupa di censire il passivo e di liquidare l'attivo, ripartendolo tra i creditori. Inoltre viene espressamente disciplinato l'effetto di esdebitazione e cioè la liberazione del da tutti i suoi debiti residui anteriori alla procedura.Altri emendamenti proponevano di ritoccare la procedura della legge 3/2012 ammettendo esplicitamente l'imprenditore agricolo, semplificando gli oneri probatori per gli imprenditori (estratti conto bancari al posto della contabilità). Inoltre, raccogliendo le proposte del Consiglio nazionale forense, vengono previsti requisiti di professionalità per gli organismi di composizione della crisi.