
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 1864 dell'8 febbraio 2012. Ad avviso della sezione tributaria, parametri o degli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici; non basta lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards» ma serve il contraddittorio da attivare pena la nullità' dell'accertamento. L' accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello «standard» prescelto. «L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli «standards» al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte». In quest'ultimo caso, però, l'imprenditore si assume le conseguenze del suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli «standards», e il giudice può valutare la mancata risposta all'invito.