
Ieri, intanto, le Entrate hanno predisposto i codici per il versamento, tramite F24 (e non quindi attraverso l'assolvimento in modo virtuale), dell'imposta di bollo speciale «a regime», dell'imposta straordinaria e delle sanzioni .
L'articolo 19, comma 6 della manovra Monti ha introdotto un prelievo annuale sulle attività oggetto di emersione tra il 2001 e il 2010 e ancora segregate, con aliquota all'1% per l'anno 2012, all'1,35% per il 2013 e allo 0,4% a partire dal 2014. Per consentire il pagamento di tale imposta, viene ora istituito il codice tributo «8111», denominato «Imposta di bollo speciale».
Ma il dl n. 201/2011 ha anche previsto, al comma 12 del citato articolo 19, un'imposta una tantum per le attività scudate che, alla data del 6 dicembre 2011, risultavano in tutto o in parte prelevate e/o dismesse. In questo caso l'aliquota è pari all'1% e il codice tributo da utilizzare è «8112», denominato «Imposta straordinaria»
Istituito, infine, il codice «8113» relativo alle «sanzioni per omesso versamento» delle predette imposte. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, commi 10 e 12, le sanzioni saranno pari al 100% degli importi dovuti e non pagati.
La risoluzione sottolinea che, in sede di compilazione del modello F24, i citati codici tributo dovranno essere indicati nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna «Importi a debito versati». L'anno di riferimento, espresso in formato AAAA, dovrà essere valorizzato con l'anno cui si riferisce il pagamento.