
L'articolo 15 del dlgs n. 546/1992, infatti, stabilisce che i compensi ai soggetti incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. L'articolo 9 del dl n. 1/2012, tuttavia, ha abrogato le tariffe regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo che «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante».
Così da un lato le tariffe risultano abrogate, ma dall'altro i nuovi parametri di riferimento non sono ancora stati emanati. Circostanza che rende problematico quantificare le spese di giudizio. Sul punto, il tribunale di Cosenza nei giorni scorsi ha sospeso un procedimento (si veda ItaliaOggi del 27 gennaio 2012). E il guardasigilli Paola Severino, rispondendo a un'interrogazione, ha aperto la porta alla temporanea ultra-attività delle tariffe.
«Si è determinato un vuoto normativo che sta mettendo in seria difficoltà coloro che devono provvedere sulle spese giudiziali», spiega Simone, «la disposizione sarà probabilmente modificata in sede di conversione del decreto, ma intanto essa esiste e dovrà pur essere nel frattempo applicata».
Da qui, per ovviare alla situazione di stallo ed evitare il pericolo che si verifichino situazioni analoghe, Simone avanza una soluzione «di buon senso» che guarda al passato. «Ferma restando l'impossibilità, a mente dell'articolo 35 del dlgs n. 546/92, di pronunciare sentenza sui capi principali della domanda, rinviando la pronuncia sulle spese al momento in cui saranno noti i parametri ministeriali», si legge nella missiva inviata dal presidente ai giudici della Ctr Lombardia, «molti organi giurisdizionali ordinari, compresi quelli milanesi, si stanno orientando nell'assumere come criteri di liquidazione i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali. Anche perché l'art. 2233 c.c. fa riferimento, per la determinazione del compenso al professionista, anche agli usi, quali possono essere ricavati dalle stesse tariffe professionali». Spetterà tuttavia ai singoli collegi giudicanti decidere al riguardo, in attesa che il decreto-legge venga approvato in via definitiva e/o che vengano predisposti i parametri di riferimento da parte dei ministeri vigilanti sulle singole professioni.