- la registrazione del pagamento a un fornitore è erroneamente imputata al conto cassa anziché al conto banca;
- ci si dimentica di annotare, nella sezione «dare», un pagamento concretamente effettuato da un cliente;
- quando la registrazione dell'incasso di un credito è effettuata nel conto «banca» anziché nel conto «cassa»;
- una registrazione cronologica è eseguita in modo tale che l'annotazione «per masse» delle uscite preceda l'annotazione «per masse» delle entrate, ancorché si tratti di operazioni intervenute nella stessa giornata;
- sono annotate uscite nei primi giorni dell'anno, in assenza della registrazione del saldo di cassa iniziale (vale a dire in assenza della c.d. «apertura dei conti»);
- l'imprenditore, i familiari dell'imprenditore oppure il socio provveda, attraverso l'esborso di somme personali, al pagamento, ad esempio, di una fornitura riconducibile all'attività dell'impresa individuale o della società immettendo liquidità senza formalizzarla attraverso appropriate scritture contabili.
I casi menzionati sono tutti riconducibili a sviste nella tenuta delle scritture contabili, errori formali che possono essere ricostruiti e giustificati dal contribuente, superando la «presunzione semplice» di evasione costruita sul saldo negativo di cassa se il contribuente offre una spiegazione alternativa rispetto a quella dell'occultamento di ricavi (Cass., sent. 2/5/2001, n.6166; Cass. sent. 13/2/2009, n. 3580). È pertanto imprescindibile che l'avviso di accertamento sia preceduto da un effettivo confronto tra fisco e contribuente.
