Secondo il giudice d'appello, «sono conoscibili tutti gli atti posti a base di un iter amministrativo non essendo coperti da segreto». E «il processo formativo di un atto potrebbe essere particolarmente complesso e richiedere un'innumerevole serie di passaggi e d'interventi di uffici diversi che sarebbe impensabile dover allegare tutti gli atti prodromici a quello finale che si riassume in una delibera dell'ente locale». La mancata indicazione nell'accertamento fiscale di questi atti interni non genera alcuna nullità, poiché il cittadino ha il diritto di richiederli in presenza di un suo interesse.
Peraltro, la conoscibilità delle deliberazioni comunali si presume poiché sono soggette a pubblicità legale. Quindi, non devono essere allegate agli avvisi di accertamento Ici anche se richiamate nella motivazione. La loro conoscibilità è presunta erga omnes e non devono essere allegate all'atto impositivo, nonostante l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/200) preveda l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti ai quali si fa riferimento nella motivazione. Questa norma, infatti, espressamente dispone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Va però ricordato che l'articolo 6 del decreto legislativo 32/2001, che contiene le disposizioni correttive in materia di fiscalità locale, emanate in seguito all'entrata in vigore dello Statuto, ha disposto una parziale deroga al principio contenuto nell'articolo 7. Con questa norma il legislatore ha inteso agevolare il compito dell'amministrazione, consentendo di escludere l'allegazione dell'atto richiamato purché dalla motivazione emerga il suo contenuto essenziale.
La pronuncia, infine, riconosce un valore limitato alla delibera che fissa i valori delle aree edificabili.
