
I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 2012, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 14.930 euro, l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se è stato versato un contributo pari ad almeno 345 euro (4.138 diviso 12 mesi). Per il versamento dei contributi in favore dei parasubordinati i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.