Nella risposta del titolare del dicastero di via Arenula riprende l'articolo 2233 del codice civile il quale prevede che il compenso, se non è stabilito su accordo delle parti dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe, viene determinato in base agli usi. E solo in mancanza di usi è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In attesa che arrivino i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi, secondo il ministro della giustizia, si deve applicare l'articolo 2233 del codice civile. In base a tali disposizioni, spiega Paola Severino, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In sostanza, seppure provvisoriamente (fino ai decreto ministeriali) le tariffe possono sopravvivere nella prassi, perchè alimentano una consuetudine di valore pari alla legge.
In mancanza di usi normativi, prosegue la risposta all'interrogazione, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In sostanza il ministro promuove le tariffe quale provvisorio punto di riferimento per una liquidazione operata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Peraltro il ministro ha annunciato che al fine di eliminare le difficoltà interpretative insorte in sede di prima applicazione della abolizione delle tariffe, è allo studio dell'ufficio legislativo del ministero della giustizia un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012: si pensa di introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.