
A questo proposito è d'obbligo ricordare che la Manovra-bis di Ferragosto ha modificato le relative pene di cui all'art. 74-2000 del decreto legislativo e, per i reati commessi a far data dal 17 settembre 2011, ha disposto l'abolizione di ogni franchigia in relazione alle violazioni di cui all'art. 2 del decreto in oggetto (per intenderci quelli riconducibili alla dichiarazione fraudolenta con falsa fatturazione). Da quanto sopra emerge quindi un quadro molto preoccupante: «La sola registrazione di un documento contabile di 100 euro potrebbe far rischiare la reclusione da un anno e mezzo a sei anni».
Proprio recentemente, come se non bastasse, la Terza sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012) ha respinto un ricorso sposando in sostanza la seguenti tesi: «Le schede carburanti che non riportano i chilometri percorsi, i dati identificativi della vettura ovvero contengano delle firme che gli stessi gestori non riconoscono come proprie, costituiscono documentazione che può dare origine al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, dlgs n. 74/2000».
Il ricorrente sosteneva inoltre che tale reato fosse riconducibile all'art. 3 del decreto 74-2000 (Dichiarazione fraudolenta con altri artifici) e che prevede nello specifico una pena che va da un anno e sei mesi a sei anni (per far scattare la pena, in questo caso, è necessaria la presenza congiunta di due elementi ben specifici: a) aver evaso un'imposta per almeno 30 mila euro; b) aver sottratto all'imposizione almeno un milione di euro).
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la problematica generale non è di poco conto, soprattutto in considerazione delle gravi ripercussioni e responsabilità che potrebbero coinvolgere gli stessi consulenti .