Tribunale delle imprese.
In relazione all'articolo del decreto legge che istituisce i tribunali delle imprese la commissione giustizia del senato punta il dito soprattutto «sull'assoluta inopportunità» di ricorrere allo strumento del decreto legge perché mancano i requisiti di necessità e di urgenza. E non solo, perché a non essere condivisa è soprattutto la strategia del governo di procedere con una norma di immediata entrata in vigore nei confronti di una così «incisiva modifica sui criteri di competenza territoriali in una vasta parte del contenzioso civile», proprio mentre è in corso la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Professioni
Ma la commissione va giù, in modo ancora più duro, sull'articolo relativo alle norme in materia di professioni. L'accusa è rivolta in particolare all'abolizione dei minimi tariffari che ha determinato il «blocco delle liquidazioni giudiziarie», specie in mancanza dei relativi provvedimenti che il governo avrebbe già dovuto adottare in materia e, soprattutto, perché il decreto legge ne ha determinato «la vigenza immediata». Inoltre nel parere viene osservata la assoluta «irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri». L'obbligo di formulare un preventivo dettagliato, poi, è sostanzialmente inattuabile specie per alcune professioni, come quella forense, dove il professionista «assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili» in quanto non determinate unicamente dalla sua volontà ma anche da quelli di altre parti, nonché dalla decisioni di un giudice. Alla commissione non piace neppure la norma sul tirocinio che, in riferimento ancora alla professione forense, non tiene conto dell'obbligo inserito nel testo di riforma attualmente all'esame del Parlamento, che riconosce un equo compenso ai tirocinanti. Una norma questa che rappresenta «un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche».
Risarcimento danni.
Infine riguardo la disciplina dei risarcimenti diretti per le compagnie di assicurazione la commissione sottolinea che sia previsto come «meramente facoltativo il risarcimento del danno in forma specifica e che sia soppressa la decurtazione del 30% della somma spettante a titolo di risarcimento del danno per equivalente». Il decreto legge, infatti, nell'ambito di un più complessivo intervento di revisione delle disposizioni sull'indennizzo diretto prevede, ed è l'aspetto più criticato, una penalizzazione del 30% nei confronti degli automobilisti che, invece di accettare di fare riparare il proprio veicolo danneggiato presso un'officina convenzionata, preferiscono ottenere una somma di denaro.
