Per quanto concerne le imprese, invece, in ipotesi di elargizione alle Onlus sono previste tre possibili vie per godere dello sconto fiscale: dedurre dalla base imponibile un importo pari al 10% del reddito dichiarato (fino a un massimo di 70 mila euro), oppure – ma solo per le erogazioni in denaro – dedurre le liberalità fino a 2.065 euro, o ancora dedurre il 2% del reddito d'impresa dichiarato (ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera h) del Tuir). Benefici fiscali sono poi previsti dal dlgs n. 460/1997 anche in relazione alla cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaci e beni (purché non di lusso e che, sebbene funzionanti, presentino difetti o imperfezioni che ne impediscano la commercializzazione). Sconti tributari ancora più ampi, infine, quelli recati dall'articolo 27 della legge n. 133/1999, che rende deducibili dal reddito d'impresa senza limitazioni le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati, purché realizzate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Allo stesso modo, le cessioni di beni non costituiscono ricavi e plusvalenze. Per gli eventi che interessano paesi stranieri, quale il terremoto haitiano, gli enti che possono ricevere le erogazioni, consentendo quindi all'impresa di poter utilizzare la deduzione, devono però essere individuati con apposito dpcm.
Insomma, benefici possibili, ma solo a condizione che le donazioni siano fatte in ottemperanza alla legge, evitando il rischio di abusi della normativa di favore. «Il nostro invito», commenta Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo settore, «è quindi quello di evitare azioni impulsive e di scegliere di donare a chi ha le caratteristiche adeguate e offre le opportune garanzie».