L'incidente è avvenuto in un cantiere. Un operaio, ignorando alcune disposizioni del piano di sicurezza e scivolando sul terreno scivoloso, è caduto su un nastro subendo l'amputazione del braccio. Per questo il tribunale e la Corte d'appello di Caltanissetta avevano pronunciato una condanna per lesioni colpose gravi. Non solo. Ai due erano state negate le attenuanti perché a pagare i danni era stata l'Inail.
Un impianto accusatorio completamente confermato dalla Suprema corte che ha respinto tutti i motivi presentati dalla difesa. Nel ricorso il legale aveva esposto che l'operazione fatta dall'operaio era «categoricamente vietata dal piano di sicurezza». Ma il gravame non ha avuto successo al Palazzaccio. In particolare la quarta sezione penale ha messo nero su bianco che «anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in essere un'azione avventata, forse fidandosi della sua esperienza, si configura la responsabilità del garante». In questa circostanza, inoltre, «anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui la vittima provvedeva alla pulizia del frantoio in movimento utilizzando una pala di legno, si ritiene che l'infortunio determinato da errore del lavoratore che abbia prestato il consenso a operare in condizioni di pericolo non escluda la responsabilità del garante».
Sul fronte dell'attenuante la Cassazione ne ha sancito l'esclusione «non potendosi configurare, si legge nel passaggio finale della sentenza, un fatto doloso della persona offesa. Infine, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è applicabile quando il risarcimento sia stato compiuto dal civilmente responsabile di propria iniziativa, mentre nel caso di specie si è in presenza di risarcimento a opera dell'Inail nel rispetto della normativa che impone l'obbligo di tenere indenni i lavoratori assicurati dai danni da infortunio».
