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Tremonti-ter per chi delocalizza

del 01/02/2012
di: di Roberto Lenzi
Tremonti-ter per chi delocalizza
Niente revoca per i beni agevolati dalla Tremonti-ter se vengono spostati fuori dallo Spazio economico europeo. La revoca può avvenire solo in caso di cessione a terzi. È l'utilizzo dei beni da parte dell'impresa il requisito fondamentale per aver diritto all'agevolazione, senza vincoli di territorialità. È questa la posizione che esprime Assonime, attraverso la propria circolare n. 9 del 2011 con cui affronta il tema delle cause di revoca dell'agevolazione prevista dall'art. 5 del dl 78/2009, cd «Tremonti-ter». L'Assonime sostiene questa posizione, nonostante l'Agenzia delle entrate, con propria circolare n. 44/2009, aveva espresso parere negativo in merito, sostenendo che, il trasferimento del bene presso proprie strutture produttive del beneficiario situate al di fuori dello See, costituisce comunque, causa di revoca del beneficio. L'associazione ritiene, invece, che la legge identifica solamente la cessione del bene tra le cause di revoca, il semplice trasferimento territoriale del bene non può essere assimilato alla cessione dello stesso, quindi, non può determinare la revoca dell'aiuto. Nonostante Assonime manifesti il proprio dissenso nei confronti della posizione assunta dell'Agenzia delle entrate, nel parere fa notare che, probabilmente, il silenzio della stessa Agenzia sia identificabile con una conferma della posizione assunta a suo tempo. Questa presa di posizione, però, chiarisce l'Assonime, non esclude il fatto che le imprese possano far valere in sede contenziosa il proprio diritto al riconoscimento dell'agevolazione, sulla base di argomentazioni che non sono prive di fondamento.

La norma di riferimento. La Tremonti-ter è l'agevolazione che consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove attrezzature, realizzati a partire dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Si tratta della terza edizione dell'agevolazione cd «Tremonti» e prevede la possibilità di usufruire di una detassazione degli investimenti soltanto per gli acquisti di macchinari e impianti ben individuati, ma non prevede la detassazione per gli immobili, come invece era previsto nelle precedenti versioni.

La circolare dell'Agenzia delle entrate. La circolare 44/2009 ha a suo tempo specificato che i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento possono essere installati in strutture produttive non solo nel territorio nazionale, ma anche all'interno di uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea o degli stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See), che comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. La stessa circolare ha previsto che costituisce però causa di revoca dell'agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario dell'agevolazione, presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello spazio economico europeo.

Assonime ritiene fattibile il trasferimento dei beni al di fuori dello Spazio economico europeo. Secondo Assonime, l'orientamento che ha portato l'Agenzia a emanare la circolare 44/2009 ha risentito delle soluzioni assunte in occasione della precedente agevolazione agli investimenti delle imprese di cui alla legge n. 383 del 2001. Assonime sostiene nell'approfondimento n. 9, che relativamente alla normativa del 2001 era la stessa legge che limitava il beneficio agli investimenti realizzati nel territorio dello stato, escludendo quei beni che fossero trasferiti al di fuori del territorio nazionale. La normativa imponeva quindi un'espressa condizione di territorialità, che subordinava l'applicazione del beneficio alla materiale collocazione dei beni in strutture localizzate nel territorio dello stato. La normativa della Tremonti-ter invece non presenta limitazioni di questo tipo, per cui l'agevolazione dovrebbe essere riconosciuta agli investimenti effettuati dalle imprese e destinati alle proprie strutture produttive a prescindere dalla loro collocazione territoriale. Infatti, sottolinea Assonime, i beni, in quanto utilizzati nell'esercizio di attività che fanno comunque capo all'impresa italiana che ha effettuato gli investimenti, continuano a produrre per essa dirette utilità, con ciò realizzando quegli obiettivi di rafforzamento delle sue strutture produttive che la norma persegue.

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