
Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 30752/2011 emessa dalla sezione tributaria della Corte di cassazione. La vertenza trae origine dalla richiesta di rimborso di ritenute Irpef trattenute dal datore di lavoro al momento della corresponsione di un risarcimento del danno in seguito a un licenziamento illegittimo; la richiedente riteneva che l'erogazione ricevuta non avesse natura retributiva, bensì risarcitoria, per cui non poteva essere assoggettata a tassazione. Formatosi il silenzio rifiuto la stessa contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che lo rigettava con una sentenza poi confermata in appello. Gli ermellini sono stati chiamati a valutare l'assoggettabilità alle imposte del risarcimento in funzione della cessazione del rapporto di lavoro. Dopo aver rilevato che, in effetti, in ipotesi di cessazione del rapporto dipendente, le somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia per illegittimo licenziamento e concernente la sua causa nel rapporto di lavoro siano sempre imponibili, la Corte ha indicato i casi in cui invece l'imposizione è esclusa. «Dalla lettura coordinata con l'articolo 46 del Tuir n. 917/86 si ricava che per potersi negare l'assoggettabilità a Irpef di una somma a favore del lavoratore è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro». Sono quindi tassabili le somme percepite che derivino in maniera diretta e immediata dal rapporto di lavoro, che scaturiscano per esempio da maggiori ore lavorate o da ferie non godute, nonché da una erronea collocazione contributiva o previdenziale. I giudici supremi hanno aggiunto e precisato quali siano invece i motivi di esclusione dalla tassazione per gli importi percepiti per altro titolo, che prenda soltanto occasione della pregressa esistenza di un rapporto di lavoro: «rimangono esenti da tassazione gli importi percepiti a ristoro di un danno diverso come il danno alla professionalità, la lesione dell'immagine professionale o anche l'offesa a un familiare».