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Il dissesto si valuta su tre anni

del 31/01/2012
di: di Antonio G. Paladino
Il dissesto si valuta su tre anni
Il procedimento per l'accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, demandato dall'articolo 6, comma 2 del dlgs n. 149/2011 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, scatta quando si è in presenza di una condizione di mancanza di liquidità che l'ente non può ripianare con gli strumenti regolatori del bilancio. Tuttavia, le stesse articolazioni della magistratura contabile devono verificare il piano di rientro dal debito, in quanto la carenza di liquidità diventa strutturale, tramutandosi in insolvenza, in un arco temporale medio triennale. Lo ha detto la sezione delle autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 2/2012, in merito alle concrete modalità operative da seguire nella procedura di accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, innovata con la norma sopra richiamata. In definitiva, se nella verifica dei bilanci degli enti locali, la Corte conclude con la necessità di adottare le misure correttive, assegnerà loro un termine. Decorso tale termine, la stessa Corte dovrà poi esprimere una seconda pronuncia che può concludersi o con la presa d'atto delle predette misure correttive ovvero con l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'ente e la conseguente trasmissione degli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

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