
Requisiti dal 2012. Il comma 3 dell'art. 24 della legge, dice l'Inps, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata pensione di vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni di contributi, ovvero 1040 contributi settimanali e un'età di 66 anni per gli uomini e 62 per le donne (63 anni e mezzo le lavoratrici autonome). Il comma 10 del citato art. 24 stabilisce che a partire dal 2012 per ottenere la pensione anticipata (prima dell'età della vecchiaia) occorrono 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Requisiti che saliranno di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.
Vecchiaia contributiva. Il comma 6 fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I requisiti contributivi e anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva. Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia è perfezionato a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (644 euro del 2012), tranne per i soggetti con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di cinque anni di contribuzione effettivamente versata.
Decorrenza della pensione. Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente. Per coloro che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la cessazione dell'attività lavorativa subordinata. I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa. In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell'accesso alla pensione di 12 (dipendenti) ovvero 18 mesi (gli autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti (c.d. finestra mobile)
Calcolo contributivo. Il comma 2, dell'art. 24 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo. A partire dal 1° febbraio 2012, le pensioni e i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo. In attesa dell'adeguamento delle procedure:
- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;
- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi nel mese di gennaio 2012;
- le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ;
- non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.