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L'Inpgi come l'Inps

di Daniele Cirioli del 27/01/2012

I giornalisti in pensione hanno diritto a cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. E questo nonostante l'Inpgi preveda diversamente, ossia la parziale o e in alcuni casi la totale incumulabilità. A stabilirlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 1098 depositata ieri, che «riordina» l'organigramma del sistema previdenziale. Infatti, la Corte afferma che l'Inpgi è una forma di assicurazione «sostitutiva» dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria), ancorché sia un ente privatizzato dal dlgs n. 509/1994. Il che significa che deve applicare le stesse regole dell'Inps quando ciò sia previsto dalla legge come nel caso, appunto, del regime del cumulo.

La corte decide sul ricorso dell'Inpgi contro la sentenza della Corte di appello di Milano di conferma delle richieste di un giornalista pensionato di anzianità (dell'Inpgi), relative al riattivazione della sua pensione, in un primo momento decurtata del 50% per via di una collaborazione e poi sospesa del tutto in seguito all'assunzione come lavoratore dipendente. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano dato ragione al giornalista sul fatto che egli avesse diritto alle più favorevoli norme sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro previste nell'Ago (Inps), e non a quelle fissate dall'Inpgi. L'istituto, a suo favore, invoca il principio di autonomia posto dal dlgs n. 509/1994, per cui chiede se sia consentito o meno di disciplinare in maniera autonoma la materia del cumulo e sottolinea l'obbligo posto espressamente a carico degli enti privatizzati in ordine all'equilibrio finanziario che scaturisce dall'autonomia finanziaria di cui gli stessi enti sono dotati. La Cassazione non dà torto all'Inpgi, ma dà anche ragione al giornalista pensionato. Afferma, infatti, che l'Inpgi è sicuramente un ente privatizzato; tuttavia, aggiunge, ha sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza sostitutiva dell'Ago. La novità della sentenza è proprio questa: l'Inpgi gestisce una forma di assicurazione sostitutiva, ancorché sia un ente privatizzato dal dlgs n. 509/1994 (prova ne è che anche il ministero del lavoro lo ascrive tra gli enti privatizzati). Nell'ampia categoria di enti privatizzati, spiega la Cassazione, il legislatore, pur conferendo a tutti caratteristiche comuni per quanto concerne i poteri di autonomia, ha distinti tra quelli che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell'Ago (l'Inpgi) e quelli a cui fanno capo coloro che all'Ago non avrebbero mai potuto essere iscritti (le casse professionali). Qual è il discriminante? Il rapporto di lavoro: subordinato nel primo caso, autonomo nel secondo (avvocati, ingegneri, ecc). In particolare, l'Inpgi è un ente sostitutivo perché deroga alla regola generale per cui chi presta lavoro subordinato deve essere iscritto all'Inps (legge n. 218/1952); ciò non succede nelle casse, alle quali non si possono iscrivere i dipendenti. Qual è la differenza? Le casse possono discostarsi dal regime generale perché è solo a loro carico il compito di preservare l'equilibrio economico; l'Inpgi, invece, se mai avesse dei problemi finanziari, potrebbe chiedere (e otterrebbe) il concorso dello Stato.

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