I fatti. Una società tedesca mediatore nel reperimento di conducenti autonomi di autotreni a favore di imprese di autotrasporto, ritenendo che tali prestazioni rientrassero nella nozione di «messa a disposizione di personale», aveva emesso le fatture nei confronti di imprese italiane senza addebitare l'Iva tedesca, in osservanza al criterio speciale che localizzava dette prestazioni nel paese del committente. Ma l'ufficio fiscale locale riteneva che il criterio speciale fosse applicabile solo alla fornitura di personale dipendente, per cui la società modificava il proprio comportamento, rettificando anche le fatture precedenti con l'addebito dell'Iva tedesca. Le imprese italiane destinatarie presentavano le fatture all'Autorità tedesca per ottenere rimborso Iva secondo la procedura prevista per i non residenti. L'ufficio centrale per le imposte negava il rimborso, affermando che il criterio speciale era applicabile anche alla messa a disposizione di lavoratori autonomi, per cui l'Iva tedesca era stata erroneamente addebitata e non era, pertanto, rimborsabile.
Le risposte della Corte. I giudici nazionali hanno posto alla Corte Ue una serie di questioni: se le disposizioni della direttiva Iva concernenti il luogo delle prestazioni di servizi debbano essere interpretate nel senso che «la messa a disposizione di personale» comprenda solo il personale dipendente dell'impresa fornitrice o anche lavoratori autonomi; e se l'ordinamento nazionale debba prevedere idonee misure volte a garantire lo stesso trattamento fiscale di una stessa prestazione, con riguardo a imponibilità e assoggettamento a imposta, nei confronti sia dell'impresa fornitrice sia dell'impresa destinataria, anche se per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse. Sulla prima questione la Corte ha dichiarato che la nozione «messa a disposizione di personale» comprende anche i lavoratori autonomi. E ancora, la normativa comunitaria Iva non impone agli stati membri di configurare le normative procedurali in modo tale da garantire una valutazione identica della stessa prestazione nei riflessi del cliente e del fornitore; obbliga tuttavia gli stati ad adottare le misure necessarie per garantire l'esatta riscossione dell'Iva ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.
