L'escalation. La manovra di luglio (dl 98/2011, art. 37, comma 7) ha introdotto un aumento generalizzato dei contributi unificati. Sono diventate soggette a contributo cause prima esenti, come le cause di lavoro (oltre una certa soglia di reddito) o le separazioni coniugali. Sempre questo decreto ha introdotto il contributo unificato per le liti tributarie e aumentato quelle per il contenzioso amministrativo. In particolare per un ricorso per gli appalti si pagano 4 mila euro. Lo stesso decreto ha disposto che il contributo viene aumentato della metà se l'avvocato dimentica di indicare sull'atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio fax. O se non viene indicato il codice fiscale del cliente. La legge di stabilità (legge 183/2011), poi, come detto ha disposto un aumento dei contributi unificati per le impugnazioni: l'aumento è della metà per l'appello e del doppio per i ricorsi in Cassazione. Inoltre, viene previsto il versamento di un contributo per tutte le domande riconvenzionali, per gli atti di intervento e per le chiamate di terzo in causa. Ora, interviene in materia anche il decreto legge liberalizzazioni, che comparta le cause di competenza del tribunale delle imprese e le assoggetta a un contributo unificato quadruplicato rispetto agli importi modificati nel tempo, previsti dall'art. 13 del Testo unico delle spese di giustizia (dlgs 115/2002). Inoltre, il dl liberalizzazioni prevede che il contributo quadruplicato sia la base per il calcolo dell'aumento della metà in caso di appello e del doppio in caso di ricorso in cassazione. Insomma, a conti fatti, una causa davanti al tribunale delle imprese può costare un occhio della testa: chi comincia paga un contributo pari a quattro volte il valore normale. Se poi la controparte svolge una domanda riconvenzionale, a sua volta, dovrà pagare un contributo quadruplicato. Poi, in appello, il tutto viene calcolato al 150%, Per poi arrivare a pagare addirittura il doppio del quadrupli in cassazione. Insomma la manovra da un lato fa cassa per lo stato e dall'altro disincentiva il ricorso alla giustizia.
