
I tribunali avranno una competenza vastissima, riguardante a 360 gradi tutto il contenzioso relativo alle attività economiche. Innanzi tutto giudicheranno le cause in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e le controversie in materia di diritto d'autore. Passano ai tribunali delle imprese anche le class action: il decreto sulle liberalizzazioni modifica il codice del consumo e attribuisce al nuovo organismo le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del dlgs 206/2005. La domanda di azione collettiva andrà proposta ai tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.
Le sezioni specializzate avranno competenza, relativamente alle società dì cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice Civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause: tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società; in materia di patti parasociali; contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497- septies e 2545-septies codice civile). Il tribunale delle imprese sarà, infine, assegnatario anche delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto, mentre se c'è esercizio del potere pubblico (si pensi allo sviluppo della gara fino all'aggiudicazione) la giurisdizione appartiene a Tar e Consiglio di stato, per l'esecuzione del contratto si va dal giudice ordinario, e quindi ora dalla sezione specializzata.
Nelle precedenti bozze del dl la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà i ndustriale ed intellettuale.
Peraltro arriva un ennesimo rincaro del contributo unificato. Il decreto sulle liberalizzazioni, infatti, prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato. Inoltre il contributo (quadruplicato per il primo grado) è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
Tanto per fare un esempio iniziare una causa di valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 verrà a costare 2640 euro, mentre per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 il balzello toccherà euro 4.224. Le nuove regole si applicheranno dopo una piccola vacatio: il decreto prevede, infatti, che le disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Le modifiche apportate lasciano, invece, integro l'impianto del decreto 168/2003 quanto a corti di appello e composizione degli organi giudicanti. In particolare in appello le sezioni per le imprese sono costituite presso le corti di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.