
Revoca del rimborso
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011, sono state dettate disposizioni dirette a disciplinare l'erogazione dei rimborsi annuali Iva, in conseguenza delle novità entrate a regime nel 2011 con riferimento al credito Iva del 2010, ossia la soppressione dell'autonomo modello VR (che si presentava all'agente della riscossione) e il ripristino della dichiarazione annuale, quadro VR, quale mezzo per richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione stessa.
Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, che la rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale Iva o di una dichiarazione unificata integrativa, precisando che, in tale eventualità, l'esecuzione del rimborso è rimessa alla valutazione del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (in sostanza, l'agente della riscossione non potrà rimborsare di propria iniziativa, seguendo la procedura in conto fiscale, ma dovrà attendere l'input dell'ufficio dell'Agenzia).
Considerato che l'art. 7, comma 2, lett. i), del dl n. 70/2011, ha aggiunto nel dpr n. 322/98 l'art. 8-ter, nel quale viene prevista la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi e dell'Irap per modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, e che tale nuova disposizione, all'esito dei collegamenti e dei rinvii normativi, non risulta applicabile al settore dell'Iva, è sorta incertezza in ordine al termine entro il quale occorre presentare la dichiarazione integrativa diretta a modificare la richiesta di rimborso dell'Iva. La risposta dell'Agenzia fuga questa incertezza, chiarendo che tale dichiarazione può essere presentata nel termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del dpr 322/98 per la dichiarazione integrativa «a favore», ovverosia entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. In tale dichiarazione, il ripensamento in ordine alla precedente richiesta di rimborso si concretizzerà indicando nel quadro VX, in tutto o in parte, l'eccedenza chiesta a rimborso come credito da utilizzare nell'anno successivo. Per effetto della modifica della scelta, dovrebbe ammettersi che la dichiarazione integrativa contenga anche il visto di conformità eventualmente non presente in quella originaria, atteso che viene presentata proprio per modificare la scelta in ordine all'utilizzo del credito.
Rimborso basato
sull'aliquota media
La lettera a) del terzo comma dell'art. 30, dpr 633/72, riconosce il diritto al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; al riguardo, l'art. 3 del dl n. 250/95 ha stabilito che tale presupposto si realizza quando l'aliquota media d'imposta sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Dal calcolo dell'aliquota media devono essere escluse le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Sul punto, era dubbio se dovessero essere escluse anche le spese inerenti i beni strumentali acquisiti in base a contratti di locazione finanziaria, in considerazione del fatto che, con la risoluzione n. 392/2007, con riferimento al diritto al rimborso dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, terzo comma, lett. c), è stato precisato che non è rimborsabile l'Iva sui canoni di leasing di beni strumentali, non trattandosi, per l'utilizzatore, di beni ammortizzabili. Anche questo dubbio è stato risolto dall'Agenzia, che ha osservato che la citata disposizione dell'art. 3 del dl 250/95 esclude dal calcolo «gli acquisti di beni ammortizzabili»; poiché il bene acquistato dalla società di leasing per essere concesso in locazione finanziaria può essere ammortizzato solo dalla società stessa e non dall'utilizzatore, quest'ultimo potrà computare nel calcolo dell'aliquota media, «ai fini del calcolo dell'eccedenza rimborsabile ex lettera a), l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria». Nonostante faccia riferimento soltanto all'imposta relativa ai canoni e al calcolo dell'eccedenza detraibile, il senso della risposta sembra indubbiamente quello di ritenere computabile l'importo dei canoni di leasing nel calcolo finalizzato alla verifica del presupposto per il rimborso del credito ai sensi della lettera a) dell'art. 30, dpr 633/72.