
Il dlgs composto da cinque articoli in tutto introduce una serie di modifiche «chirurgiche» al Testo unico bancario (dlgs n.385/1993) in modo da adeguarlo alle nuove prescrizioni della direttiva. A cominciare dalla definizione di moneta elettronica che costituisce il «valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento». Una definizione che porta con sé un corollario necessario: l'impossibilità per le banche di corrispondere interessi sulle somme depositate.
Il decreto introduce nel Tub un Titolo nuovo di zecca (V-bis) dedicato alla moneta elettronica. All'interno spicca il nuovo art.114-ter che sancisce il diritto del detentore di moneta elettronica a ottenere, su richiesta, il rimborso delle somme al valore nominale. Ma la vera novità è costituita dalla modifica dei termini di prescrizione. La prassi sinora adottata da numerosi emittenti è infatti stata quella di prevedere, mediante clausole ad hoc, l'estinzione del diritto al rimborso del valore monetario residuo trascorsi 12 mesi dalla scadenza del rapporto, con conseguente diritto a trattenere le somme.
Per tutelare maggiormente i consumatori, lo schema di dlgs introduce nel Testo unico bancario una norma che precisa che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione di dieci anni (articolo 2946 cod. civ.)
Altra disposizione degna di nota è quella (art.114-quinquies, comma 4) che consente agli istituti di moneta elettronica la possibilità di esercitare anche altre attività imprenditoriali a condizione che dispongano di un patrimonio dedicato da affidare a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del Tub.