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Danni da (non) notifica risarcibili

del 19/01/2012
di: di Cesare Glendi
Danni da (non) notifica risarcibili
Se la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà non solo rivolgersi al giudice tributario facendo valere la giuridica inesistenza dell'atto impoesattivo, ma potrà anche proporre opposizione agli atti esecutivi e potrà, infine, citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, non già l'Agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita.

Infatti, la possibilità di provvedere o meno alla c.d. notificazione diretta a mezzo posta degli atti dell'Amministrazione finanziaria non dipende da una libera scelta dell'Amministrazione stessa, ma da quanto disposto dalla legge, che, com'è noto, regola tutta l'azione impositiva, che è per definizione un'attività vincolata e nient'affatto discrezionale.

Per quanto attiene in particolare alla notifica degli avvisi di accertamento l'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 è assolutamente chiaro nello stabilire che «la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificato al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura», sia pure con alcune modifiche, tra le quali, per l'appunto, non già quella di poter fare a meno dell'intermediazione dell'agente della notificazione tra l'autore dell'atto e il suo destinatario, bensì quella di considerare quali speciali figure di soggetti abilitati alla notificazione di tali atti tassativamente i messi comunali ovvero i messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

La regola generale, espressa dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, è dunque quella che le notifiche debbono essere necessariamente effettuate da questi soggetti i quali naturalmente possono anche servirsi del servizio postale.

Gli agenti della notificazione debbono quindi, anche quando si servono del servizio postale, redigere apposita relata di notifica, che è atto che attesta il compiuto svolgimento delle attività notificatorie poste in essere e fa prova di quanto attestato sino a querela di falso, fornendo così un alto grado di porva, tanto per l'autore dell'atto, quanto per il suo destinatario riguardo all'effettuazione della notifica stessa.

E' ben vero che l'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel primo periodo del suo primo comma, espressamente prevede che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» «può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli ufficio finanziari» ed è quindi certamente consentito all'ufficio, ad es., di notificare direttamente a mezzo posta atti come inviti a comparire, richieste di questionari e così via.

Ma è importante far rilevare che lo stesso 1° comma dell'art 14 l. cit., nel secondo periodo, espressamente stabilisce che «sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1972, n. 602 e 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600».

Tutto ciò sta precisamente a significare che la possibilità della notifica diretta per posta non vale per atti come gli avvisi di accertamento, per i quali la legge espressamente richiede che la notificazione debba essere fatta sempre, anche per posta, tramite uno dei soggetti indicati dalla legge stessa quali agenti della notificazione, con l'obbligo da parte degli stessi di redigere la relata di notifica.

La conferma dell'esattezza di quanto sopra rilevato è fornita oggi proprio dalla disciplina degli atti c.d. impoesattivi .

L'art. 29 del d.l. n. 78/2010 conv. nella l. n. 122/2010 prevede, infatti, la possibilità per l'ente impositore della notifica diretta a mezzo posta, ma la consente espressamente solo per i c.d. atti impoesattivi secondari, cioè quelli posti in essere per le riliquidazioni susseguenti agli atti impoesattivi c.d. primari, per i quali, in tal modo, inequivocamente resta confermata e ribadita la necessità della sola vera e propria notifica effettuata da agenti della notificazione, magari a mezzo posta, sempre comunque con la redazione di apposita relata di notifica.

La ratio è ben chiara. Nei casi degli atti impoesattivi secondari il contribuente è già stato notificato dell'atto impoesattivo primario e quindi si ritiene sufficiente la notificazione della riliquidazione con atto direttamente inviato per posta. Ma per gli atti impoesattivi primari, che incidono per la prima volta nella sfera patrimoniale del destinatario, la notifica deve essere fatta come di legge, cioè con l'intervento dell'agente della notificazione, e con la redazione d'apposita relata di notifica.

Con i nuovi atti impoesattivi può non esservi dunque altro atto all'infuori del pignoramento. E' la stessa amministrazione ad avere interesse che l'atto sia ben notificato e che di ciò sia data prova con la relata di notifica impugnabile solo con querela di falso. Perché, se la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà non solo rivolgersi al giudice tributario facendo valere la giuridica inesistenza dell'atto impoesattivo, ma potrà anche proporre opposizione agli atti esecutivi e potrà, infine, citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, non già l'Agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita.

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